Piemonte è una DOC riservata a numerosi vini la cui produzione è consentita nella Regione Piemonte.
Zona di produzione
La zona di produzione comprende l'intero territorio viticolo di numerosissimi comuni nelle provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.[1]
Tecniche di produzione
L'estrema complessità del disciplinare offre per numerose tipologie la possibilità di produrre differenti versioni; oltre a vini bianco, rosso, rosato e quelli prodotti con uve specifiche, sono previsti vini spumanti e frizzanti ottenuti dall'abbinamento di due uve.
Una restrittiva interpretazione della normativa inerente l'Erbaluce di Caluso DOCG impedisce di produrre la tipologia "Piemonte Erbaluce".
È possibile destinare alla DOC Piemonte gli esuberi di produzione delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione, con specifica autorizzazione regionale.
I vini rossi non aromatici prodotti con la tecnica della macerazione carbonica possono essere etichettati con la dicitura aggiuntiva “Novello”.
Per i vini rosso, rosato, bianco, rosso frizzante, rosato frizzante e bianco frizzante è consentita la descrizione della base ampelografica.
Per tutte le tipologie e menzioni riferite a vino "fermo" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Vini di montagna
I vini prodotti in comuni montani possono riportare in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" se questi sono ad altitudine pari o superiore ai 500 ms.l.m. e hanno pendenza minima del 30% o sono sistemati a gradoni o terrazze. Anche per i vini di montagna è consentita la descrizione della base ampelografica.
Disciplinare
La DOC Piemonte è stata istituita con DM 22.11.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.1994.
Successivamente è stato modificato con:
DM 13.05.1995 GU 125 - 31.05.1995
DM 22.12.1995 GU 13 - 17.01.1996
DM 02.04.1996 GU 85 - 11.04.1996
DM 24.08.2001 GU 209 - 08.09.2001
DM 30.07.2007 GU 186 - 11.08.2007
DM 29.07.2009 GU 186 - 12.08.2009
DM 21.01.2010 GU 24 - 30.01.2010
DM 17.09.2010 GU 233 - 05.10.2010
DM 21.09.2011 GU 231 - 04.10.2011 (rettifica)
DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf
Reg. UE 2019/548 del 02.04.2019 G.U.U.E. n. L 96 - 05.04.2019
DM 08.08.2019 e DM 12 settembre 2019 - 26.08.2019 Sito ufficiale Mipaaf, GU n.223 del 23.09.2019, G.U.U.E. n. C/91 - 20.03.2020
Tipologie
Bianco
Sono previste le versioni bianco, frizzante, spumante e passito (in tre versioni)
versione
bianco
bianco frizzante
bianco spumante
bianco passito
uvaggio
Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno il 60%
Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno il 60%
Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot Nero da soli o congiuntamente per almeno il 60%
Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot Nero da soli o congiuntamente per almeno il 60%[2]
titolo alcolico minimo
10,00% vol.
10,00 vol.
10,50 vol.
da 13,00 a 16,00 vol.
acidità totale minima
4,5 g/l
4,5 g/l.
5,0 g/l.
4,5 g/l.
estratto secco minimo
15,0 g/l.
15,0 g/l.
17,0
da 20,0 g/l. a 22,0 g/l.
resa massima di uva/ha
140 q.
140 q.
140 q.
140 q.
resa massima di uva in vino
%
75 %
75 %
50 %
invecchiamento minimo
-
-
-
3 mesi
Rosso
Sono previste le versioni rosso, frizzante, spumante e passito[2] (in tre versioni).
versione
rosso
rosso frizzante
rosso spumante
rosso passito
uvaggio
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
titolo alcolico minimo
11,00 vol.
11,00 vol.
11,00 vol.
da 13,00 a 16,00 vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
4,5 g/l.
4,5 g/l.
4,5 g/l.
estratto secco minimo
20,0 g/l.
20,0 g/l.
20,0 g/l.
da 23,0 a 25,0 g/l.
resa massima di uva/ha
130 q.
130 q.
130 q.
130 q.
resa massima di uva in vino
70 %
70 %
70 %
50 %
invecchiamento minimo
-
-
-
3 mesi
Rosato
Sono previste le versioni rosato, rosato spumante e rosato frizzante.
versione
rosato
rosato spumante
rosato frizzante
uvaggio
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
10,5 vol.
10,5 vol.
10,5 vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
4,5 g/l.
4,5 g/l.
estratto secco minimo
17,0 g/l.
17,0 g/l.
17,0
resa massima di uva/ha
130 q.
130 q.
130 q.
resa massima di uva in vino
70 %
70 %
70 %
Albarossa
Sono previste le versioni Albarossa e Albarossa rosato spumante.
Sono previste le versioni Chardonnay, Chardonnay spumante e Chardonnay frizzante.
versione
Chardonnay
Chardonnay spumante
Chardonnay frizzante
uvaggio
Chardonnay per almeno l'85%
Chardonnay per almeno l'85%
Chardonnay per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
10,50% vol.
10,50% vol.
10,50% vol.
acidità totale minima
5,0 g/l.
5,0 g/l.
5,0 g/l.
estratto secco minimo
17 g/l.
17 g/l.
17 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
110 q.
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
70 %
70 %
Cortese
Sono previste le versioni Cortese, Cortese spumante e Cortese frizzante.
La menzione "Marengo" è riservata al vino Cortese spumante e frizzante le cui uve sono prodotte nei comuni dell'omonimo Dipartimento napoleonico. In etichetta può essere denominato Cortese Marengo o Piemonte Marengo; per la versione spumante si può inoltre aggiungere la dicitura storico.
versione
Cortese
Cortese spumante
Cortese frizzante
uvaggio
Cortese per almeno l'85% Moscato Bianco fino al 3%
Cortese per almeno l'85% Moscato Bianco fino al 3%
Cortese per almeno l'85% Moscato Bianco fino al 3%
titolo alcolico minimo
10& vol.
10& vol.
10% vol.
acidità totale minima
5 g/l.
5 g/l.
5 g/l.
estratto secco minimo
15 g/l.
15 g/l.
15 g/l.
resa massima di uva per ettaro
140 q.
140 q.
140 q.
resa massima di uva in vino
75 %
75 %
75 %
Croatina
uvaggio
Croatina per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
11 % vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
22 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Dolcetto
Sono previste le versioni Dolcetto e Dolcetto frizzante.
versioni
Dolcetto
Dolcetto frizzante
uvaggio
Dolcetto per almeno l'85%
Dolcetto per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
11% vol.
11% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
4,5 g/l.
estratto secco minimo
20 g/l.
20 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
70 %
Freisa
uvaggio
Freisa per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
11% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
23 g/l.
resa massima di uva per ettaro
95 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Grignolino
uvaggio
Grignolino per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
11% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
19 g/l.
resa massima di uva per ettaro
95 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Merlot
uvaggio
Merlot per almeno l'85 %
titolo alcolico minimo
11,5% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
20 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Moscato
Sono previste le versioni Moscato e Moscato passito.
È obbligatoria l'indicazione del tenore di zucchero.
tipologia
Moscato
Moscato passito
uvaggio
Moscato bianco per almeno l'85%
Moscato bianco per il 100%
titolo alcolico minimo
10,5% vol.
da 15% vol. a 16% vol.
acidità totale minima
5,0% g/l.
4,5% g/l.
estratto secco minimo
15,0 g/l.
22,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro
115 q.
115 q.
resa massima di uva in vino
75 %
50 %
invecchiamento minimo
-
12 mesi
Pinot spumante
Sono previste la menzioni Pinot spumante e Pinot spumante rosato; per quest'ultimo sono consentiti i sinonimi Pinot rosé e Pinot rosa.
Riesling, Riesling italico, Riesling renano da soli o congiuntamente
titolo alcolico minimo
10,5% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Sauvignon
uvaggio
Sauvignon per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
11,00% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Syrah
uvaggio
Syrah per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
11,5% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
19 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Viognier
uvaggio
Viognier per almeno l'85%
titolo alcolico minimo
10,5% vol.
acidità totale minima
4,5 g/l.
estratto secco minimo
15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro
110 q.
resa massima di uva in vino
70 %
Uvaggi da due vitigni
Nel disciplinare sono previste numerose tipologie con uvaggio composto da due vitigni.
Il vino deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
vini bianchi
Per la produzione di vino bianco fermo e spumante si possono utilizzare uve di tredici cultivar: Cortese, Chardonnay, Sauvignon, Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, Pinot Nero (vinificato in bianco o in rosato).
Per la produzione di vino frizzante si possono utilizzare le uve dei medesimi vitigni, con esclusione del Pinot nero vinificato in rosato.
Il disciplinare elenca le caratteristiche organolettiche solamente del Pinot-Chardonnay e dello Chardonnay-Pinot.
vini rossi
Per la produzione di vino rosso fermo, spumante e frizzante si possono utilizzare uve di sedici cultivar: Albarossa, Barbera, Bonarda, Brachetto, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Croatina, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Merlot, Nebbiolo, Pinot nero, Syrah.