Un editto è un pronunziamento avente valore di legge emanato da un soggetto che possegga tale autorità, detta ius edicendi. Il termine deriva dal latinoedictum, a sua volta composto dei termini e-dicere, "dire fuori", nel senso di "pronunziare" in discorso.
Evoluzione storica
Età romana
Nell'Antica Roma l'editto aveva originariamente forma di ordinanza emanata dai magistrati maggiori e avente efficacia limitatamente alla durata in carica dell'autorità che lo aveva emesso. La convocazione delle assemblee nell'età repubblicana avveniva tramite edictum del magistrato che presiedeva la votazione.[1]
Particolarmente importante risultava nel diritto romano l'editto pretorio, emanato dal pretore nel momento del proprio insediamento per definire le modalità d'applicazione del diritto. Tale editto venne poi consolidandosi in una forma stabile ripetuta da ogni pretore, che prese nome di edictuum perpetuum ("editto perpetuo") poi diventato editto tralatizio (tutti si dovevano uniformare a un solo editto standard).
In seguito l'editto divenne una prerogativa dell'imperatore, che lo utilizzava per emanare in forma solenne una costituzione imperiale, il cui valore si estese anche oltre il termine del regno del singolo imperatore.
Un esempio di editto imperiale romano può essere rappresentato dal testo dell'Editto di Tessalonica:
(LA)
«IMPPP.GR(ATI)IANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS)AAA. EDICTUM AD POPULUM VRB(IS) CONSTANTINOP(OLITANAE). Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nuc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Aleksandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere ‘nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere’, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitro sumpserimus, ultione plectendos. DAT. III Kal. Mar. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS.»
(IT)
«IMPERATORIGraziano, VALENTINIANO E TEODOSIOAUGUSTI. EDITTO AL POPOLO DELLA CITTÀ DI COSTANTINOPOLI. Vogliamo che tutte le nazioni che sono sotto nostro dominio, grazie alla nostra carità, rimangano fedeli a questa religione, che è stata trasmessa da Dio a Pietro apostolo, e che egli ha trasmesso personalmente ai Romani, e che ovviamente (questa religione) è mantenuta dal Papa Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria, persona con la santità apostolica; cioè dobbiamo credere conformemente con l'insegnamento apostolico e del Vangelo nell’unità della natura divina di Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uguali nella maestà e nella Santa Trinità. Ordiniamo che il nome di Cristiani Cattolici avranno coloro i quali non violino le affermazioni di questa legge. Gli altri li consideriamo come persone senza intelletto e ordiniamo di condannarli alla pena dell’infamia come eretici, e alle loro riunioni non attribuiremo il nome di chiesa; costoro devono essere condannati dalla vendetta divina prima, e poi dalle nostre pene, alle quali siamo stati autorizzati dal Giudice Celeste. DATO IN Tessalonica NEL TERZO GIORNO DALLE calende DI MARZO, NEL CONSOLATO QUINTO DI GRAZIANO AUGUSTO E PRIMO DI TEODOSIO AUGUSTO»
Nel Medioevo l'editto divenne un atto promulgato dall'autorità regia per sancire benefici o immunità o per definire particolari questioni di principio. Spesso, per l'uso di bandire pubblicamente nelle piazze tali ordinanze, esse assumevano forma di proclama. Con tali modalità l'editto è sopravvissuto per tutta l'età moderna.
Analisi
Per estensione si definisce come tale un decreto od un ordine emanato con crismi di particolare solennità, ma anche, al contrario, un'ordinanza, come un diktat, cui si attribuisce un significato negativo di imposizione dall'alto (si veda ad esempio l'uso fatto in Italia della recente espressione editto bulgaro), anche in riferimento ad un sistema dittatoriale.
tentò di stabilire l'ordine standardizzando il processo di nomina dei funzionari pubblici in tutto il regno e garantiva alla nobiltà i suoi antichi diritti
editto di tolleranza che riconosceva l'esistenza dei protestanti e garantiva la libertà di coscienza e di culto privato. Proibiva il culto ugonotto all'interno delle città (dove i conflitti divampavano troppo facilmente), ma consentiva sinodi e concistori protestanti.
garantì ai non cattolici in Francia l'accesso ai diritti civili, in precedenza loro negati, tra i quali quello di contrarre matrimonio senza doversi convertire alla fede cattolica; l'editto però negò loro i diritti politici e la possibilità di praticare il loro culto in pubblico.
raccolse organicamente in due corpi legislativi tutte le precedenti e frammentarie norme sui cimiteri in Francia e nei paesi dell'orbita napoleonica, tra cui l'Italia.
segnò la fine della dinastia e di 2133 anni di governo imperiale in Cina, trasferendo simultaneamente la sovranità della Cina (compresa la Manciuria, la Mongolia, lo Xinjiang e il Tibet) alla nascente Repubblica di Cina.